Lo statuto

ASSOCIAZIONE MURGIANA IMPRENDITORI (A.M.I.) A.P.S.

TITOLO I

COSTITUZIONE – SCOPI – RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

Art. 1 -Denominazione e sede.

È costituita una Associazione non riconosciuta, ai sensi dell’art 36 del codice civile, avente natura non commerciale, ai sensi del d.lgs 117/2017 di seguito anche il Codice del Terzo Settore. fra imprenditori, denominata
“Associazione Murgiana Imprenditori (A.M.I) A.P.S.”
L’Associazione ha sede legale in Altamura a via Caduti di Nassirija n. 32.
La variazione della sede non costituisce modifica al presente Statuto.

Art. 2 -Scopo.

L’Associazione ha carattere volontario e persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l’esercizio in via esclusiva o principale a favore dei propri associati.
L’Associazione è apartitica e ispira la sua azione ai principi di libertà e democrazia. sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
Gli Associati sono tenuti all’accettazione del presente Statuto, del Codice Etico e del Regolamento interno approvati.
L’associazione è costituita da imprenditori liberamente associati e desiderosi
di tradurre in impegno concreto la loro sensibilità civile e sociale per
promuovere e tutelare le imprese del territorio murgiano nonché per promuovere, in genere, la cultura d’impresa e lo spirito d’iniziativa economica e imprenditoriale.

Art.3 -Attività

L’Associazione si propone di conseguire tale obiettivo attraverso le seguenti attività:

  • provvedere alla tutela e alla difesa degli interessi morali, economici, comunque sorgenti dall’esercizio dell’attività degli imprenditori associati, appartenenti a tutti i settori economici e merceologici;
  • stipulare, nei limiti consentiti dalla legge, contratti collettivi di lavoro,
    accordi e convenzioni con le competenti organizzazioni sindacali per la
    regolamentazione dei rapporti di lavoro nonché accordi multilaterali che coinvolgano anche istituzioni pubbliche o altri soggetti, finalizzati a realizzare forme di concentrazione decentrata;
  • assistere e sostenere le aziende associate nei rapporti con enti e istituzioni pubbliche e private locali, provinciali, regionali europei e mondiali;
  • promuovere in Italia e nel Mondo l’imprenditoria murgiana, diffondere la conoscenza, promuovere l’immagine, tutelarne gli interessi;
  • promuovere la diffusione della cultura di impresa e dello spirito d’iniziativa economica imprenditoriale innanzitutto nel territorio murgiano e anche nella Regione Puglia, in Italia e nel Mondo;
  • promuovere e sostenere iniziative e attività finalizzate sia a polarizzare sul territorio d’influenza la cultura universitaria applicata, sia a valorizzare, nello stesso ambito, i saperi e le risorse umane locali;
  • promuovere e sostenere la ricerca, la conservazione e la fruizione dei valori storici, culturali ed ambientali del territorio d’influenza;
  • organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituti di interesse generale; studiare e concorrere alla soluzione dei problemi economici e sociali interessanti le Categorie stesse;
  • promuovere la realizzazione di servizi di qualsiasi genere che siano funzionali alle esigenze delle imprese murgiane;
  • puo’ avvalersi di servizi di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa, commerciale, legale e aziendale, a favore degli associati;
  • designare e nominare i propri rappresentanti presso Enti, organismi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell’Associazione, promuovendone altresì, la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta utile e necessaria;
  • proporre ai propri associati la fruizione di contratti, servizi o forniture a condizioni particolarmente favorevoli.

Ai sensi dell’art.5 del d.lgs. 117/2017, l’Associazione svolgerà:

  • attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi delle legge 28 marzo2003, n.53, e successive modificazioni nonché le attvità culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D);
  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera I art.5 D.Lgs. 117/2017) ;
  • Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L art. 5 D. Lgs. 117/2017);
  • Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106 (lettera P art. 5 D.Lgs. 117/2017);

L’Associazione può, inoltre:

dar vita e partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, società, consorzi ed in generale ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge per il conseguimento delle finalità sociali.

A norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, puntualmente individuate dall’organoi amministrativo e condivisocon l’Assemblea dei soci, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

A norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, l’Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Da ultimo, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 117/2017, per conseguire i propri scopi l’Associazione potrà svolgerele attività in forma di impresa commerciale con obbligo di iscrizione presso il registro imprese.

Art. 4 – Durata.

La durata dell’Associazione è illimitata, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, punto 2).

Art. 5 – Organizzazione interna dell’Associazione – Condizioni per l’ammissione. L’Associazione si articola nei seguenti settori: AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO, SERVIZI, ARTIGIANATO, ed EDILIZIA.

Possono essere ammesse le persone fisiche, i professionisti, gli enti, le associazioni, le imprese in qualsiasi forma costituite, operanti nel Comune di Altamura e nel territorio murgiano, che ne condividono gli scopi ed i principi e che non siano stati condannati per reati dolosi contro la persona ed il patrimonio, con sentenza definita.

Art. 6- ASSOCIATI.

I soci si distinguono in:

  • SOCI FONDATORI,
  • SOCI ORDINARI,
  • SOCI ONORARI.

Soci Fondatori sono tutti coloro i quali si sono riuniti per la prima volta per dare origine all’Associazione e al primo Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto e pagano la quota ordinaria più un contributo aggiuntivo solo in sede di costituzione.

Sono Soci Ordinari tutti i soggetti titolari di un’attività imprenditoriale o professionale, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche direttive. Pagano la quota ordinaria.

Sono Soci Onorari le persone fisiche, giuridiche o Enti che si siano distinti nel sostegno delle attività dell’Associazione e che abbiano particolari benemerenze connesse alle finalità statutarie in campo sociale, economico o culturale.

Il socio onorario ha diritto di voto in Assemblea.

Art. 7 – Domanda di ammissione.

Per essere ammessi a far parte dell’Associazione occorre avere i requisiti di cui all’art. 5 e presentare domanda all’Associazione corredandola dei documenti richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto e di impegnarsi al pagamento dei contributi associativi.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal richiedente e nel caso di impresa, ente o associazione, dal legale rappresentante e deve tra l’altro indicare i nominativi di eventuali altre persone a cui è delegata la rappresentanza dell’impresa nell’Associazione e l’impegno a comunicare le eventuali variazioni a riguardo, l’attività esercitata, il settore di appartenenza, l’ubicazione della sede, il numero dei dipendenti e. I soci Onorari devono presentare domanda di ammissione.

La domanda viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione, il quale decide sull’ammissione. Avverso il rigetto della domanda è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 8 – Impegni associativi.

L’iscrizione impegna l’associato per almeno un anno dalla data di ammissione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato all’Associazione formale atto di dimissioni.

Le dimissioni hanno effetto immediato se comunicate a mezzo raccomandata e con altri mezzi idonei purchè riscontrati per ricevuta dai destinatari, almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale; se comunicate oltre questo termine hanno effetto dalla scadenza dell’anno sociale successivo.

Per anno sociale si intende l’anno solare; per i nuovi associati il primo anno sociale decorre dalla data di ammissione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

L’associato dimissionario, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola con il versamento dei contributi.

Art. 9 – Obblighi degli associati.

Gli associati sono tenuti a fornire all’Associazione tutti gli elementi, notizie o dati che siano ad essa richiesti nell’ambito delle sue attribuzioni.

Gli associati sono tenuti ad osservare tutte le deliberazioni ed istruzioni impartite, nei limiti delle rispettive competenze, dagli Organi Direttivi dell’Associazione, a versare i contributi associativi annuali, ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che sia in contrasto con le attività e gli scopi dell’associazione, a comunicare il mutamento dei dati indicati nella domanda di ammissione di cui all’art. 6 che precede nonché ad osservare, scrupolosamente e lealmente, gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti adottati, dalla disciplina sociale, e dal codice etico.

Art. 10 – Incompatibilità associativa.

E’ incompatibile con la carica di Presidente, o di componente del Consiglio di Amministrazione, o dei componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, la candidatura a qualsiasi consultazione elettorale pubblica o l’assunzione di cariche pubbliche o interne ad organizzazioni politiche.

Eventuali deroghe potranno essere approvate dall’Assemblea con la maggioranza dei ¾ degli associati, limitatamente all’assunzione dii cariche in Enti ed Istituzioni.

L’interessato decade dalla carica trascorsi 30 (trenta) giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità, qualora questa perduri.

Non può far parte del Consiglio chi ha vincoli di parentela fino al secondo grado con altro componente dello stesso Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Dei Revisori dei Conti o Collegio dei Probiviri.

art. 11 – Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde:

  • a) per dimissioni, nei modi e termini di cui al precedente art. 8. L’associato dimissionario rimane, tuttavia, obbligato all’osservanza degli impegni contributivi assunti verso l’Associazione fino alla scadenza dell’anno associativo, così come precisato nel precedente art.8);
  • b) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • c) per morosità nel pagamento delle quote associative, non eseguito entro 60 giorni dalla richiesta di regolarizzazione;
  • d) in seguito a provvedimento di espulsione per gravi e ripetute inosservanze
    degli obblighi assunti verso l’Associazione in forza dei patti sociali, del
    codice etico o alle deliberazioni degli Organi Direttivi o per manifesta
    indegnità.

Il provvedimento di espulsione, viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

TITOLO II

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 12 – Organi dell’Associazione.

Sono organi dell’Associazione:

  • a) l’Assemblea degli associati;
  • b) il Consiglio di Amministrazione;
  • c) il Presidente ed il Presidente vicario;
  • d) il Direttore;
  • e) il Tesoriere- Segretario;
  • f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • g) il Collegio dei Probiviri;
  • h) il Comitato dei Saggi;.

L’Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione.

Tutti i soggetti eletti o nominati restano in carica anche dopo la scadenza del loro mandato fino alla loro sostituzione effettuata secondo le regole statutarie.

Art.13 – Assemblea degli Associati. Costituzione – Convocazione – Validità – Attribuzione dei voti.

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi e dai soci onorari.

L’Assemblea ordinaria è di norma convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci entro il primo semestre dell’anno, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata e con altri mezzi idonei, purchè riscontrati, per ricevuta, dai destinatari , da spedire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione o un quinto degli associati, qualora ne facciano richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, direttamente al Presidente, il quale ha l’obbligo di disporre la convocazione entro i successivi 15 giorni, per una data posteriore di non oltre 30 giorni.

In caso d’inerzia del Presidente, l’Assemblea deve essere convocata dal Collegio dei Probiviri, che vi provvederà entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per una data posteriore di non oltre 30 giorni.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della seduta assembleare, nonché gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei voti delle imprese associate; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.

I Soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco o dipendente, ma che abbia diritto di voto mediante delega scritta.

Non è ammessa più di una delega.

Nel caso in cui un soggetto sia legale rappresentante di una o più società ovvero sia anche titolare di impresa individuale, in assemblea esprime tanti voti quante sono le imprese associate che rappresenta; tuttavia, nel caso in cui sia delegato a partecipare all’assemblea persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante pro tempore dell’impresa associata o dal soggetto indicato nella domanda di ammissione di cui all’art.5 del presente statuto, questi deve essere munito di delega di firma e non potrà essere portatore di alcuna ulteriore delega.

Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

L’intervento in Assemblea può essere esercitato attraverso mezzi di comunicazione.

Ogni associato partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano salvo diverso avviso dell’Assemblea che, a maggioranza, può stabilire di volta in volta modalità diverse.

Per le nomine e per le deliberazioni relative a persone si procederà mediante scrutinio segreto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Presidente Vicario ed in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano per età.

L’Assemblea, prima dell’inizio dei lavori, designa un Segretario e due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea.

Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori quando questi siano stati impegnati in operazioni di voto.

Art. 14 Attribuzioni dell’Assemblea.

L’Assemblea, nelle sue riunioni ordinarie:

  • a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • b) esamina ed approva il bilancio preventivo dell’anno in corso ed il conto consuntivo di quello decorso;
  • c) delibera gli indirizzi per la realizzazione degli scopi associativi,
  • d) discute ed approva il programma annuale formulato dal Consiglio di Amministrazione nonché l’ammontare della quota associativa annuale;
  • e) delibera sull’adozione di Regolamenti relativi al funzionamento dell’Associazione proposti dal Consiglio di Amministrazione;
  • f) elegge i Revisori Contabili ed i Probiviri.
  • g) approva e modifica il codice etico.

L’Assemblea nelle sue adunanze straordinarie:

  • delibera sulle modifiche dello Statuto con voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti all’Assemblea;
  • delibera con decisione favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutte le imprese associate, lo scioglimento dell’Associazione;
  • delibera la compravendita di beni immobili e la partecipazione a società, consorzi ed in genere ad organismi regolati dal Codice Civile o da leggi speciali, con voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti all’Assemblea.

Art. 15- Modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene mediante la votazione di liste di candidati e non di candidati singoli.

Tali liste dovranno essere formate nel rispetto dei criteri di rappresentanza stabiliti dal successivo art. 16, da associati ovvero da soci o amministratori di società associate, in regola con il pagamento dei contributi associativi, che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità associativa.

Ciascun soggetto potrà essere contemporaneamente candidato in più liste.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede dell’Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza dell’Assemblea e dovranno restare affisse nella bacheca sociale nei sette giorni che precedono la data fissata per l’adunanza dell’Assemblea.

Ogni lista deve essere composta da 13 nominativi, come meglio precisato nell’articolo che segue.

Risulteranno eletti i componenti della lista più votata, in caso di parità di voti tra più liste, si procederà in una successiva seduta assembleare, da tenersi entro quindici giorni, al ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione. Costituzione – Convocazione – Validità delle deliberazioni.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nominato nell’atto costitutivo sarà composto da tredici membri. Si precisa che ogni Settore economico, come specificati all’art.5, sarà rappresentato da due consiglieri, ad eccezione del settore Servizi che esprime tre Consiglieri.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Tuttavia non è esclusa la possibilità di riconferma degli Amministratori per un altro triennio e non sono consentiti più di due mandati triennali consecutivi.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio dei probiviri, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla assemblea successiva.

Il Consiglio d’Amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, al suo interno, il Presidente, il Presidente vicario nomina inoltre il Direttore ed il Tesoriere–Segretario.

In prossimità del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.24 del presente Statuto nomina il Comitato dei Saggi.

Spetta, inoltre, al Consiglio di Amministrazione:

  • predisporre la relazione sull’attività svolta dall’Associazione nell’anno precedente;
  • curare il conseguimento dei fini statutari e la esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • esercitare, nel caso di comprovata urgenza, i poteri dell’Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa in tempi ragionevolmente brevi tenuto conto della natura e della portata della deliberazione assunta;
  • indicare, fra i propri membri, le persone designate a rappresentare l’Associazione in altri organismi;
  • adempiere a tutte le attribuzioni che dovessero essere ad esso demandate dall’Assemblea;
  • determinare le modalità di riscossione dei contributi associativi ;
  • compilare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio preventivo e quello consuntivo, da presentare all’Assemblea entro il 31 maggio successivo;
  • nominare il Direttore da individuare tra i consiglieri di amministrazione;
  • predisporre le modifiche allo Statuto e redigere i regolamenti di esecuzione dello stesso da sottoporre all’approvazione della Assemblea.

I provvedimenti di cui ai numeri 6. e 7. possono essere assunti solo quando è presente il Tesoriere.

ART.17 Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire Commissioni speciali come ad esempio:

  • LEGALITA’ E NORMAZIONE
  • SALUTE SICUREZZA E IGIENE
  • INTERNAZIONALIZZAZIONE
  • FINANZA
  • CULTURA ED ARTE
  • FISCALITA’
  • AMBIENTE ED EFFICIENTAMENTO
  • INNOVAZIONE
  • SOCIALITA’ E TERZO SETTORE
  • RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI.
  • AGROALIMENTARE

Art. 18 – Modalità e validità delle riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa convocazione del Presidente, almeno una volta al mese in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso postale raccomandato o a mezzo posta elettronica ovvero con altro mezzo idoneo purchè riscontrato, per ricevuta, dai destinatari, da spedirsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. E’ da ritenersi valida senza alcuna convocazione quando il Consiglio di Amministrazione si riunisce in forma totalitaria.

In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni .La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio e videoconferenza; in tal caso tutti i partecipanti devono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito ai medesimi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un Segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del Segretario e da sottoscriversi da parte dei medesimi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Tesoriere-Segretario, trascritto in apposito libro.

In ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione si provvederà ad approvare il verbale della riunione precedente. I consiglieri assenti per due volte consecutive alle riunioni di Consiglio senza giustificazione possono essere dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da assumersi a scrutinio segreto. A tale deliberazione non parteciperà il consigliere da escludere, che pertanto non sarà calcolato ai fini del calcolo del quorum costitutivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio può avvalersi di esperti e consulenti esterni determinandone le funzioni e i compensi.

Allo scopo di favorire la partecipazione di tutti gli Associati alla vita associativa, possono prendere parte, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di

Amministrazione tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare ampia informativa anche utilizzando servizi multimediali, a tutti gli associati del luogo, della data e dell’ora delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, mediante affissione dell’avviso di convocazione nella sede sociale almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 19 – Presidente. Compiti e funzioni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed amministrativa.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Sovrintende all’attività dell’Associazione ed alla Amministrazione Ordinaria di questa.

In caso di comprovata urgenza il Presidente può esercitare, sentiti se del caso nelle vie brevi i Consiglieri, i poteri del Consiglio di Amministrazione e convoca il Consiglio per la ratifica della determinazione assunta con la procedura d’urgenza di cui al terzo comma dell’art. 18 che precede.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Presidente Vicario.

Il Presidente provvede alla esecuzione delle delibere dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ed alle disposizioni del presente Statuto.

Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; sovrintende e coordina i lavori dei consiglieri.

Art. 20 – Consiglieri – Compiti – Commissioni consultive.

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato da DODICI Consiglieri.

Ai Consiglieri potranno essere affidate dal Consiglio di Amministrazione deleghe di ideazione e di sviluppo di attività riportate nell’art. 17, nel quadro di attuazione degli indirizzi programmatici deliberati dall’Assemblea ed in coerenza con le esigenze organizzative dell’Associazione.

Il Presidente Vicario ed i Consiglieri scadono con il Presidente in carica all’atto delle rispettive nomine e, in caso di una sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore.

I Consiglieri possono avvalersi della collaborazione di apposite commissioni consultive da essi presiedute e nominate dal Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute delle Commissioni Consultive, che si riuniscono su convocazione dei Consiglieri possono essere invitati esperti.

In occasione di ogni riunione i Consiglieri devono riferire circa le attività espletate nell’esercizio di eventuali deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione che ha la facoltà di impartire direttive a riguardo ovvero avocare a sé attività rientranti nella delega che assumano particolare rilievo per l’attuazione degli scopi dell’Associazione.

Art. 21 – Direttore. Compiti e funzioni.

Tale funzione può essere assegnata a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione alla gestione ordinaria dell’Associazione e ne cura le relazioni esterne, secondo le indicazioni decise dagli organi sociali. Assicura la necessaria assistenza e consulenza tecnico-giuridica all’operato del Presidente e degli altri organi sociali. Svolge la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione, partecipando con diritto di voto alle adunanze del predetto organo. In particolare, nell’espletamento delle funzioni di segretario, il Direttore deve:

  • essere di supporto operativo permanente al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la cura di tutti gli adempimenti associativi quali:
  • curare i rapporti e le comunicazioni fra Organo di controllo , Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dello stesso;
  • ricevere le richieste (anche per relazione verbale o in forma di appunti) dei singoli consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, circa argomenti da sottoporre a deliberazione dell’organo amministrativo ed elaborarle secondo le istruzioni ricevute a riguardo da parte del o dei proponenti, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • redigere preventivamente il testo delle proposte di deliberazione e la relativa parte illustrativa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o all’Assemblea dei soci;
  • redigere, la sintesi delle discussioni a riguardo degli argomenti sottoposti al Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni assunte;

Su espresso incarico del Presidente, può firmare la corrispondenza ed eseguire quant’altro necessario per la gestione dell’Associazione.

Gestisce i rapporti con eventuale personale dipendente e con i collaboratori esterni,coordina l’operato di questi e del Tesoriere- Segretario a cui presta l’assistenza necessaria all’espletamento del mandato.

Art. 22 – Tesoriere Segretario – Compiti e funzioni.

Le cariche di Tesoriere e Segretario sono cumulabili.

Il tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione; esercita il controllo diretto e concomitante sulla liceità formale e sostanziale dei pagamenti e degli incassi controfirmando i mandati e le reversali e gli eventuali documenti contabili equivalenti emessi dall’Associazione e allo stesso scopo firma gli assegni bancari tratti dall’Associazione sui conti bancari, congiuntamente con il Presidente ovvero con una delle altre persone delegate dal c.d.a. o dall’atto costitutivo a tale compito.

Sovrintende alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Una volta al mese il tesoriere-segretario presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata. È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio di Amministrazione per eventuali pagamenti urgenti. Utilizzando tale fondo, egli è tenuto a darne rendiconto al Consiglio in occasione di ogni seduta.

Il TesoriereSegretario sovrintende alla compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore nonchè alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch’esso all’esame ed all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Sorveglia il regolare aggiornamento della Contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e delle norme regolamentari e legislative in vigore, e la tenuta in perfetta regola i libri Contabili.

Il Tesoriere Segretario dura in carica per lo stesso tempo di durata del Consiglio di Amministrazione.

La funzione di tesoriere-segretario può essere dal Consiglio di Amministrazione delegata ad un suo componente. Il Segretario Tesoriere provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione degli associati. Cura la tenuta del libro dei soci, e le formalità inerenti alla convocazione degli organi collegiali e all’esecuzione delle deliberazioni degli stessi. -Cura la perfetta tenuta dei libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi collegiali mediante la trascrizione e la raccolta delle sottoscrizioni dei relativi verbali e segue l’esecuzione delle deliberazioni adottate, in diretta collaborazione con il Direttore e con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Collegio dei Revisori Contabili. Composizione – Compiti – Durata.

Il Collegio dei Revisori Contabili, eletto ai sensi dell’Art.14 lettera f) è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I Revisori Contabili effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

I Revisori Contabili effettivi possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, in caso di morte o rinunzia di un Revisore Contabile subentra il supplente in ordine di età.

I nuovi Revisori Contabili restano in carica sino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina di Revisori Contabili effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Art. 24 – Collegio dei Probiviri. Composizione – Compiti – Durata.

Il Collegio dei Probiviri è eletto ai sensi dell’Art. 14 lettera f), è composto di TRE membri effettivi ed uno supplente, di cui due scelti fuori dall’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri, elegge, tra i suoi membri, un Presidente. Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Le decisioni dei Probiviri sono assunte sulla base delle norme statutarie e del Codice etico.

I Probiviri si pronunciano, allorché ne siano investiti dal Consiglio di Amministrazione o su richiesta di un’ iscritto, nel termine massimo di tre mesi dalla domanda.

Gli Organi dell’Associazione sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio dei Probiviri tutti gli elementi occorrenti per le decisioni delle vertenze sottoposte al suo esame.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 25 – Comitato dei Saggi. Composizione – Compiti – Durata.

Il Comitato dei Saggi, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione almeno due mesi prima della data fissata per l’Assemblea Ordinaria degli Associati nella quale si provvederà a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione. Esso è composto da tre membri scelti tra gli Associati, che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione e che siano di riconosciuta autorevolezza ed indipendenza.

Il Comitato dei Saggi deve prendere contatti con gli associati allo scopo di verificarne la disponibilità a promuovere la formazione di una o più liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dei Saggi ha inoltre l’obbligo di assicurare che ciascun associato sia messo nelle condizioni di formare una lista.

Il Comitato dei Saggi cessa sette giorni prima dell’Assemblea, con la scadenza del termine ultimo per il deposito delle liste di cui all’art. 15 del presente Statuto.

Art. 26 – Incompatibilità.

É incompatibile con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri la candidatura a qualsiasi consultazione elettorale pubblica o l’assunzione di cariche pubbliche di rilevanza politica. L’interessato decade dalla carica trascorsi 15 giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità, qualora questa perduri.

Art. 27 – Gratuità delle Cariche Associative.

Tutte le cariche sociali, sono gratuite.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 28 – Patrimonio.

Il patrimonio sociale è formato:

  • dai beni mobili ed immobili, da partecipazioni e dai valori che, per acquisti lasciti, donazioni o per qualsiasi altra legittima causa vengano in possesso dell’Associazione;
  • dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

Art. 29 – Flussi finanziari.

Le entrate dell’Associazione sono costituite all’ammontare dei contributi associativi, dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali; dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazione, diritti, ritenute, ecc.).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 30 – Censura.

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, applica la censura agli associati che non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell’Associazione.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l’associato ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Art. 31 – Sospensione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi, all’associato che violi gli obblighi derivanti dal presente Statuto o dalle deliberazioni dell’Associazione oppure, dopo l’applicazione della censura, persista nell’atteggiamento che l’ha motivata.

La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all’applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi all’associato, con lettera raccomandata gli addebiti assegnandogli un termine di venti giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso detto termine, il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione provvederà, con deliberazione motivata, a comunicare la sospensione all’interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione può applicare la sospensione avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 32 – Espulsione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di deliberare l’espulsione dell’associato:

  • per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione;
  • per condanna penale passata in giudicato, che importi l’interdizione dai Pubblici Uffici;
  • per il compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell’Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, devono contestarsi all’associato gli addebiti nei modi previsti dall’articolo precedente.

Contro le decisioni del Consiglio di Amministrazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33 – Modifiche statutarie e dei Regolamenti.

Le modifiche del presente Statuto e dei regolamenti possono essere proposte dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o da un terzo degli associati.

Esse devono essere preventivamente comunicate per iscritto al Presidente dell’Associazione.

Sulle proposte di modifiche statutarie deve deliberare l’Assemblea degli associati con le modalità di cui all’art. 14, comma 2 n.1 .

Art. 34 – Disposizione di chiusura.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.148 del D.P.R. N.917/86:

  • è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • l’associazione si obbliga a devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • il rapporto associativo e le modalità associative sono uniformi per tutti gli associati, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  • l’associazione si obbliga a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  • gli organi associativi sono eleggibili, liberamente, con il principio, del voto singolo, di cui al vecchio Art.2532, secondo comma, del C.C., attualmente art.2538 C.C., con sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti, per i quali i criteri di ammissione e di esclusione sono individuati più sopra nel presente statuto.
    La convocazione dell’assemblea dovrà avvenire con criteri e forme idonee di pubblicità, così come dovranno essere rese pubbliche le relative delibere nonché i bilanci e i rendiconti;
  • la quota o contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

    Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

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